Roma – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1890 del 28 gennaio 2013, ha rigettato la richiesta di un condomino di essere risarcito dei danni subiti per un furto compiuto nel suo appartamento, mentre era in opera un ponteggio senza impianto di allarme.
La sentenza ha stabilito la mancanza di nesso causale tra il furto subito nell’appartamento all’8° piano di un condominio e la presenza di un ponteggio montato per il rifacimento delle facciate, senza impianto di allarme a protezione del ponteggio stesso. Da sottolineare che l’assemblea del condominio, alla quale aveva peraltro partecipato lo stesso condomino poi derubato, aveva rinunciato all’impianto di allarme proposto dall’impresa incaricata della manutenzione, perché giudicato troppo oneroso.
La Cassazione ha inoltre sottolineato la responsabilità del proprietario dei beni sottratti, che non aveva provveduto a porli in sicurezza in modo adeguato.