Introdotta dal 1998 (articolo 1, legge 449/97) la detrazione Irpef del 36% è divenuta un’agevolazione sempre più apprezzata, sia dai contribuenti che investono nella ristrutturazione della casa, sia dal legislatore che, nel prorogarla costantemente, ne ha dichiarato l’efficacia come strumento di lotta all’evasione fiscale e al lavoro nero. Gli effetti positivi prodotti dall’agevolazione – soprattutto in combinazione con l’Iva ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione delle abitazioni – hanno indotto il legislatore, con la Finanziaria 2009, a prorogare l’efficacia di entrambi i benefici fiscali (36% e Iva al 10%) sino al 31 dicembre 2011 (articolo 2, comma 15, legge 203/08).
Gli interventi agevolati riguardano in primo luogo i "classici" lavori di recupero edilizio: la manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b, c, d, Dpr 380/01). In quest’ultima categoria sono compresi anche gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione degli immobili, e quelli di trasformazione di fabbricati strumentali in immobili abitativi (risoluzione 14/E/2005). La manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a, Dpr 380/01, come la riparazione o tinteggiatura delle facciate) è agevolata solo se eseguita su parti comuni condominiali (è esclusa quando riguarda l’interno delle singole abitazioni).
I beneficiari
Relativamente ai beneficiari, resta confermata, sino al 31 dicembre 2011 (articolo 2, comma 15, legge 203/08) la platea dei soggetti individuata sin dall’introduzione dell’agevolazione (articolo 1, legge 449/97). Possono fruire della detrazione fiscale, non solo il proprietario, il nudo proprietario o il titolare di un diritto reale sull’abitazione (usufrutto, uso, abitazione, superficie), ma anche i soggetti che utilizzano l’immobile in base a un contratto di comodato o locazione. Sono inoltre ammessi i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) del proprietario o detentore dell’unità immobiliare, a condizione che la convivenza sussista sin dal momento in cui si effettua la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e che le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente, così come comprovate dai bonifici di pagamento e dalle fatture a lui direttamente intestate (risoluzione 184/E/2002). A parere della Corte di cassazione ai fini del 36%, la posizione del convivente more uxorio è equiparabile a quella del coniuge convivente, per cui l’agevolazione può spettare anche al convivente non legalmente sposato, in ragione delle spese da questi effettivamente sostenute (sentenza 26543/2008).
Risultano poi agevolati i soci di cooperativa, di società semplici e gli imprenditori individuali, solo però per gli immobili diversi da quelli strumentali e merce. Infine, possono accedere alla detrazione Irpef anche il promissario acquirente, a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare, e chi esegue i lavori in economia, limitatamente alle spese per i materiali.
Tra le ristrutturazioni «riconosciute»:
Prevenzione infortuni e antifurto
Beneficiano del 36% anche le opere finalizzate a evitare infortuni domestici e a impedire atti illeciti da parte di terzi.
Esempi: installazione rilevatori di gas, vetri antinfortunistici e corrimano lungo le scale; sostituzione tubo del gas, riparazione di presa elettriche mal funzionante; rafforzamento, sostituzione, installazione di cancelli; installazione, sostituzione grate alle finestre e porte blindate; installazione casseforti a muro