Consigliamo quindi prima di confermare qualsiasi lavoro, di verificare i requisiti tecnico professionali di riconoscimento dell’azienda installatrice, in particolare le tabelle di abilitazione “A- B –G”.
La legge stabilisce e deroga alla C.C.I.A.A. l’abilitazione all’installatore, ed autorizzandolo ad effettuare determinati lavori installativi contemplati nelle lettere di affidamento.
La lettera “B” prescrive ed autorizza l’esecuzione di impianti elettronici (antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, ecc.)
La lettera “G” gli impianti antincendio.
La lettera “A” abilita solamente gli impianti elettrici quindi l’installatore che possiede questa lettera non ha l’autorizzazione per altre tipologie di esecuzione come per esempio gli impianti di allarme e antincendio, non potendo sottoscrivere alcuna dichiarazione di conformità.
Per quanto riguarda gli impianti di rivelazione incendio la nuova normativa UNI 11224 ne stabilisce che la manutenzione debba essere eseguita da personale “qualificato” il che significa quindi che l’operatore deve aver conseguito e superato dei corsi appositi da commissioni o enti incaricati a tale attestazione (vedi V.V.F. – MINISTERO DEGLI INTERNI ecc..)